Art. 28 · MEMBRI E DIPENDENTI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARE MISSIONI PERMANENTI
Convenzione

Art. 28

28 / 30

MEMBRI E DIPENDENTI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARE MISSIONI PERMANENTI

In vigore dal 31 ott 1997
MEMBRI E DIPENDENTI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARE MISSIONI PERMANENTI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri ed i dipendenti di rappresentanze diplomatiche e consolari o missioni permanenti in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-28