Convenzione

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 31 ott 1997
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà oggetto di ratifica in ciascuno degli Stati Contraenti. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte per le somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; e (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, l gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore. 3. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
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