Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 31 ott 1997
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i servizi vengono resi se la persona fisica è un residente di detto Stato che non ha la nazionalità dell'altro Stato contraente e che: i) ha la nazionalità di detto Stato; o ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato da cui riceve la pensione. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-19

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