Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 31 ott 1997
STUDENTI Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di complimentarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme, direttamente connesse con tali studi o formazione professionale, provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-21

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