Convenzione

Art. 17

Denuncia

In vigore dal 16 set 1997
Denuncia 1. Ogni Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario. 2. La denuncia avrà effetto 15 mesi dopo la data alla quale il depositario ne avrà ricevuto notifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-17

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