Convenzione

Art. 15

Riserve

In vigore dal 16 set 1997
Riserve Ciascuna Parte Contraente può formulare riserve in relazione al paragrafo 2 degli per quel che concerne l'esigenza di un documento doganale e di una garanzia. Ogni Parte Contraente che abbia formulato riserve, può in qualunque momento scioglierle, interamente o parzialmente, per mezzo di una notifica al depositario, indicando la data alla quale tali riserve sono sciolte.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-15

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