Convenzione
Art. 16
Entrata in vigore
In vigore dal 16 set 1997
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui all', paragrafi 1 e 3, hanno firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le firme senza riserva di ratifica o gli strumenti depositati da tale organizzazione d'integrazione economica regionale non saranno calcolati in aggiunta a quelli dei suoi Stati membri.
2. Per tutti gli altri Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, la presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data di firma senza riserva di ratifica o la data di deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
3. Ogni strumento di ratifica o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione in conformità con l' è considerato come applicabile al testo modificato della presente Convenzione.
4. Ogni strumento di tal sorta depositato dopo l'accettazione di un emendamento ma prima della sua entrata in vigore è considerato come applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.
5. La presente Convenzione è applicabile ad un determinato "Pool" solo quando tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali interessati da detto "Pool" sono divenuti Parti Contraenti della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-16