Convenzione
Art. 20
Soluzione delle controversie
In vigore dal 16 set 1997
Soluzione delle controversie
1. Ogni controversia tra due o più Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione è risolta per quanto possibile per via negoziale diretta tra le stesse.
2. Ogni controversia che non è risolta per via negoziale diretta è sottoposta dalle Parti Contraenti alla controversia dinanzi al Comitato, che la esamina e formula raccomandazioni in vista della sua soluzione.
3. Le Parti Contraenti alla controversia possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni del Comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-20