Convenzione
Art. 22
Depositario
In vigore dal 16 set 1997
Depositario
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
2. Le funzioni di Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come depositario, sono quelle enunciate nella parte VII della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.
3. Qualora vi sia una divergenza tra una Parte contraente ed il depositario riguardo all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari, o, se del caso, al Comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-22