Convenzione
Art. 12
Maggiori agevolazioni
In vigore dal 16 set 1997
Maggiori agevolazioni
La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di maggiori agevolazioni che le Parti Contraenti concedono o vorrebbero concedere, sia con norme unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, con riserva che le agevolazioni in tal modo concesse non intralcino l'attuazione delle norme della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-12