Convenzione
Art. 8
Organizzazioni d'integrazione economica regionale
In vigore dal 16 set 1997
Organizzazioni d'integrazione economica regionale
1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i territori delle Parti Contraenti che formano un'organizzazione d'integrazione economica regionale possono essere considerati come un solo territorio.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto, per una organizzazione d'integrazione economica regionale che è Parte Contraente alla presente Convenzione, di attuare norme particolari applicabili all'uso dei contenitori di un "Pool" sul territorio di detta organizzazione, a condizione che tali norme non siano riduttive delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-8