Convenzione

Art. 5

Condizioni

In vigore dal 16 set 1997
Condizioni 1. Ciascuna Parte contraente applica le agevolazioni previste all' della presente Convenzione per i contenitori utilizzati in comune in un "Pool" a condizione: a) che siano già stati esportati o che saranno successivamente riesportati; oppure che un numero uguale di contenitori dello stesso tipo sia già stato esportato o sarà successivamente riesportato; b) che ai sensi dell'accordo di utilizzazione in comune, i membri del "Pool": i) effettuino tra di loro scambi di contenitori in occasione del trasporto internazionale di merci; ii) mantengano, per ogni tipo di contenitore, la contabilità dei movimenti dei contenitori scambiati; iii) si impegnino a consegnarsi reciprocamente un numero di contenitori di ciascun tipo necessario per compensare, nell'arco di periodi di 12 mesi, i saldi pendenti della relativa contabilità in modo da garantire a ciascun Membro del "Pool" una situazione di equilibrio tra il numero di contenitori dello stesso tipo che messo a disposizione per l'uso in comune ed il numero di contenitori dello stesso tipo messi a sua disposizione sul territorio della Parte contraente in cui ha la sua sede di affari. Il periodo di 12 mesi potrà essere prorogato dalle autorità doganali competenti di detta Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di decidere se i contenitori messi a disposizione per l'uso in comune da qualunque membro del "Pool" avente la sua sede di affari sul suo territorio, debbono essere conformi ai requisiti previsti dalla sua legislazione circa l'ammissione e l'uso illimitato nel traffico interno sul suo territorio. 3. Le norme del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili solo se: a) i contenitori sono contrassegnati con marchi durevoli ed esclusivi stabiliti nell'Accordo di utilizzazione in comune e tali da consentire l'individuazione del contenitore; b) l'Accordo di utilizzazione in comune è stato comunicato alle autorità doganali delle Parti contraenti competenti ed è stato da esse approvato in quanto conforme alle norme della presente Convenzione. Le autorità competenti informano il Segretario Esecutivo della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa della loro approvazione e gli forniscono il nome delle Parti Contraenti in questione. Il Segretario esecutivo trasmette tali informazioni alle Parti contraenti interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-5

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