Convenzione
Art. 7
Accessori ed equipaggiamenti di contenitori
In vigore dal 16 set 1997
Accessori ed equipaggiamenti di contenitori
1. Se l'Accordo di utilizzazione in comune prevede la creazione di un fondo comune per gli accessori e gli equipaggiamenti individuabili di contenitori, sia importati con un contenitore appartenente al "Pool" per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore del "Pool", sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore appartenente al "Pool", le disposizioni degli (paragrafi 1, 2 e 3 b) e 9 della presente Convenzione si applicheranno mutatis mutandis a tali accessori ed equipaggiamenti.
2. Se l'Accordo di utilizzazione in comune non prevede la creazione di un fondo comune per gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori, sia importati con un contenitore appartenente al "Pool" per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore del "Pool", oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore appartenente al "Pool":
a) le disposizioni del paragrafo 2 dell' si applicheranno a tali accessori ed equipaggiamenti;
b) ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non concedere l'ammissione temporanea agli accessori ed agli equipaggiamenti che sono stati oggetto di una transazione di acquisto, di noleggio-vendita, di contratto di affitto o altro contratto analogo stipulato da una persona residente o avente la sua sede di affari sul loro territorio;
c) nonostante il termine per la riesportazione stabilito al paragrafo 2 dell', applicabile agli accessori ed agli equipaggiamenti in virtù del punto (a) del presente articolo, gli accessori e gli equipaggiamenti gravemente danneggiati potranno non essere riesportati, a patto però di essere, in conformità con la regolamentazione del paese interessato e secondo quanto eventualmente autorizzato dalle autorità doganali di detto paese:
i) sottoposti ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovuti alla data in cui sono presentati e a seconda delle condizioni in cui si trovano;
ii) lasciati, senza alcun onere, alle autorità pertinenti di questo paese; oppure
iii) distrutti sotto un controllo ufficiale ed a spese delle parti interessate; le parti e le materie ricuperate saranno soggette ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovute alla data in cui sono presentati e a seconda delle condizioni in cui si trovano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-7