Trattato
Art. 22
In vigore dal 3 lug 1997
Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore dal momento dello scambio dei documenti di ratifica.
Il presente Trattato è soggetto alla registrazione presso il Segretariato Generale dell'ONU, in conformità con l'articolo 102 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-22