Trattato
Art. 17
In vigore dal 3 lug 1997
Le Alte Parti contraenti concordano che le opere d'arte trafugate o asportate illegalmente, che si trovino sul loro territorio, vengano restituite all'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-17