Trattato

Art. 13

In vigore dal 3 lug 1997
Gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana negli Accordi bilaterali con l'Ucraina rispettano le competenze dell'Unione Europea e le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri dell'Unione Europea in attuazione del sistema comunitario.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-13

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