Trattato
Art. 10
In vigore dal 3 lug 1997
Le Alte Parti contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie avanzate, anche attraverso un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei due paesi nell'ambito dei programmi europei di collaborazione tecnico-scientifica e tecnologica. L'Italia asseconderà, nei limiti del possibile, la partecipazione dell'Ucraina a questi ultimi.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-10