Trattato

Art. 19

In vigore dal 3 lug 1997
Le Alte Parti contraenti collaboreranno alla prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Parti, collaboreranno altresì nella lotta contro il terrorismo internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-19

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