Art. 1
In vigore dal 3 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.
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