Trattato
Art. 23
In vigore dal 3 lug 1997
Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici
anni.
La sua validità verrà prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un
anno prima di ogni scadenza.
Fatto a Roma il 03.05.1995 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ucraina. Entrambi i testi hanno uguale
valore.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-23