Trattato
Art. 21
In vigore dal 3 lug 1997
Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti contraenti.
Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-21