AccordoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-6

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