Accordo›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 3 apr 1997
1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-9