Accordo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che è loro intenzione sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzerà i vincoli della Repubblica del Kirghizistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche:
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità.
Il dialogo può svolgersi a livello regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-4