Accordo
Art. 1
In vigore dal 3 apr 1997
ACCORDO CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO
E UNA COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, DALL'ALTRO
IL REGNO DEL BELGIO
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
in appresso denominati "Stati membri", e
la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
in appresso denominate "la Comunità",
da una parte,
E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN,
dall'altra,
CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,
VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,
VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,
CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento",
RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia,
PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,
RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà dal - e contribuirà al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kirghizistan nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,
DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione,
DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO CONTO delle disparità economiche e sociali tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan, paese in via di sviluppo e senza sbocco sul mare,
RICONOSCENDO che uno dei principali obiettivi dell'accordo dovrebbe essere quello di agevolare l'eliminazione di queste disparità grazie al sostegno comunitario allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'economia kirghisa,
TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra la Repubblica del Kirghizistan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto,
CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),
CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento di società, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,
PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,
DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,
TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca spaziale, vista la complementarità delle rispettive attività in materia,
DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
È istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:
- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche;
- sostenere le iniziative prese dal Kirghizistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato;
- promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;
- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-1