Accordo›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica del Kirghizistan al GATT. Il Consiglio di cooperazione di cui all' può formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-14