AccordoTitolo III

Art. 11

In vigore dal 3 apr 1997
1. Le merci originarie della Repubblica del Kirghizistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo nonché le disposizioni degli degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea. 2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica del Kirghizistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo