AccordoTitolo IV

Art. 19

In vigore dal 3 apr 1997
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kirghisi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kirghizistan, questo Stato si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-19

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