Accordo

Art. 23

In vigore dal 3 apr 1997
1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società kirghise, come definite all', che si stabiliscono sul loro territorio creando controllate o sedi secondarie, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo; alle controllate e sedi secondarie di società kirghise stabilite sul loro territorio è concesso, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società o alle sedi secondarie di qualsiasi paese terzo. 2. Fatte salve le disposizioni degli , la Repubblica del Kirghizistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle società comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società e alle loro sedi secondarie oppure, se più favorevole, alle società e alle sedi secondarie di società dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività sul suo territorio ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo