Accordo

Art. 25

In vigore dal 3 apr 1997
Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società kirghisa" s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro e della Repubblica del Kirghizistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Repubblica del Kirghizistan. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan viene considerata una società rispettivamente comunitaria o kirghisa se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan. b) Per "controllata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima. c) Per "sede secondaria" di una società s'intende un centro d'affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o kirghise ai sensi del punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente nella Repubblica del Kirghizistan o nella Comunità. e) Per "attività" s'intende lo svolgimento di attività economiche. f) Per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kirghizistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica del Kirghizistan in conformità delle rispettive legislazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-25

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