Accordo
Art. 29
In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale per lo stabilimento e l'attività delle rispettive società sul territorio dell'altra Parte e decidono di prendere in considerazione la possibilità di raggiungere questo obiettivo secondo modalità reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-29