Art. 29
Accordo

Art. 29

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In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale per lo stabilimento e l'attività delle rispettive società sul territorio dell'altra Parte e decidono di prendere in considerazione la possibilità di raggiungere questo obiettivo secondo modalità reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-29