Accordo›Titolo II
Art. 6
26 / 114In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-6