AccordoTitolo VI

Art. 95

DOGANE

In vigore dal 11 apr 1997
DOGANE 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale estone a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere; - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Estonia; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini; - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informatici doganali; - il ravvicinamento della nomenclatura delle merci dell'Estonia alla nomenclatura combinata della Comunità; - il ravvicinamento della struttura del sistema tariffario doganale dell'Estonia a quella del sistema comunitario. Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dell' e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
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