Accordo›Titolo VI
Art. 95
DOGANE
In vigore dal 11 apr 1997
DOGANE
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale estone a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
- la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Estonia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini;
- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informatici doganali;
- il ravvicinamento della nomenclatura delle merci dell'Estonia alla nomenclatura combinata della Comunità;
- il ravvicinamento della struttura del sistema tariffario doganale dell'Estonia a quella del sistema comunitario.
Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dell' e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-95