Accordo›Titolo VI
Art. 92
TURISMO
In vigore dal 11 apr 1997
TURISMO
Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:
- agevolando il flusso di turisti;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- sviluppando progetti di cooperazione regionale;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti trasfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);
- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-92