AccordoTitolo VI

Art. 93

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

In vigore dal 11 apr 1997
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e l'Estonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Estonia informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive trasfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-93

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo