AccordoTitolo VI

Art. 98

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In vigore dal 11 apr 1997
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-98

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