Accordo›Titolo VII
Art. 100
In vigore dal 11 apr 1997
1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite:
- immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- corruzione;
- transazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- criminalità organizzata;
- traffico di essere umani e delitti connessi all'attività delle reti di immigrazione clandestina;
- furto e commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari;
- trasferimento illecito di autoveicoli.
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:
- l'elaborazione della legislazione nazionale;
- la creazione di centri d'informazione e di banche dati;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.
Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-100