Accordo›Titolo IX
Art. 104
In vigore dal 11 apr 1997
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti.
Le Parti informano il Consiglio di associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-104