Accordo›Titolo X
Art. 109
In vigore dal 11 apr 1997
È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo.
Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-109