Accordo›Titolo X
Art. 111
In vigore dal 11 apr 1997
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.
Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-111