AccordoTitolo X

Art. 116

In vigore dal 11 apr 1997
1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento estone. 2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento estone, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
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