AccordoTitolo X

Art. 117

In vigore dal 11 apr 1997
Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste. Il Comitato parlamentare è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione. Il Comitato parlamentare può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-117

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