AccordoTitolo X

Art. 121

In vigore dal 11 apr 1997
Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari dell'Estonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso all'Estonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-121

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