Accordo›Titolo X
Art. 121
In vigore dal 11 apr 1997
Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari dell'Estonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso all'Estonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-121