AccordoTitolo X

Art. 120

In vigore dal 11 apr 1997
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dall'Estonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali; - le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Estonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini estoni o tra società e filiali estoni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-120

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