Accordo›Titolo X
Art. 114
In vigore dal 11 apr 1997
Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.
Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-114