AccordoTitolo X

Art. 110

In vigore dal 11 apr 1997
1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo estone. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo estone, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-110

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