Accordo›Titolo IX
Art. 108
In vigore dal 11 apr 1997
L'Estonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato X. Fatta salva l'attuale partecipazione dell'Estonia alle attività di cui all'allegato X, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a queste attività. Il contributo finanziario dell'Estonia alle attività di cui all'allegato X si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo dell'Estonia.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-108