Accordo›Titolo VI
Art. 91
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
In vigore dal 11 apr 1997
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e attività di formazione;
- cooperazione nel settore della sanità.
2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:
- organizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale;
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.
La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la previdenza sociale la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale estone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-91