AccordoTitolo VI

Art. 91

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

In vigore dal 11 apr 1997
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE 1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - informazione e attività di formazione; - cooperazione nel settore della sanità. 2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti: - organizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale; - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale. La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la previdenza sociale la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale estone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
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