Accordo›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 26 mar 1997
Le merci originarie dell'Ucraina e della Comunità vengono importate, rispettivamente, nella Comunità e in Ucraina in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli e l'allegato II del presente accordo nonché le disposizioni degli dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-14